Art. 6.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni stabilito dall'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto l'esame di Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità

 

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3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.